Rischio Basso
Il
datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, elabora il Documento di Valutazione dei
Rischi in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e con il medico competente (art.28 del Nuovo Testo Unico
della Sicurezza sul Lavoro)
Contenuti D.V.R.
Il Documento, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
Una relazione sulla valutazione di rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
Indicazioni sulle misure di prevenzione e protezioni attuate e dei dispositivi di protezione individuati adottati;
Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
L’individuazione
delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonchè dei
ruoli dell’organizzazione aziendale a cui provvedere;
L’indicazione del nominativo del R.S.P.P., e del R.L.S. e del medico competente;
L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici;
Destinatari: tutte le aziende con almeno un dipendente.
Sanzioni:
L’omissione dell’elaborazione del D.V.R. e la commissione di infrazioni
correlate comporta il rischio di incorrere in severe sanzioni fino
all’arresto di 1 anno e 6 mesi (art. 55 comma 2) e di ammende fino a
15.000 euro (art.55 comma 1).
TELEFONO: 0873 366525
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